L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore condiziona l’accesso ai benefici fiscali, alle convenzioni con gli enti pubblici e al riparto del cinque per mille. L’istruttoria dell’ufficio competente verte in primo luogo sullo statuto, che deve contenere le clausole previste dal Codice del Terzo Settore per la sezione richiesta.
Copriamo l’intero rapporto dell’ente con il Registro: iscrizione al RUNTS, comunicazione delle variazioni, deposito del bilancio e registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate precede la domanda di iscrizione, che si fonda su quel testo: uno statuto non conforme alla sezione richiesta comporta un soccorso istruttorio con termini di riscontro ridotti e, in caso di mancata risposta, il diniego dell’iscrizione.
Una volta iscritto, l’ente è tenuto a comunicare ogni variazione di cariche, sede e attività e a depositare annualmente il bilancio o il rendiconto, con modelli differenziati in funzione dell’entità dei ricavi.
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