Il fermo amministrativo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) impedisce la circolazione del veicolo e ne blocca ogni trasferimento. L’iscrizione non decade con il pagamento del debito che l’ha originata: resta annotata nei registri finché non viene formalmente cancellata, e continua a comparire in ogni visura.
Ci occupiamo della cancellazione e della sospensione del fermo amministrativo.
La cancellazione presuppone l’estinzione del debito verso l’ente creditore e il rilascio del provvedimento che ne dà atto: solo su quella base la formalità può essere eliminata dal registro. La sospensione opera invece in via temporanea, nei casi in cui la normativa la consenta, e restituisce al veicolo la possibilità di circolare in attesa della definizione della posizione.
Fino alla cancellazione il veicolo non può essere venduto né radiato, e il vincolo segue il bene indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.
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